Art. 6.
(Formazione degli esperti conciliatori).

      1. Il Ministero della giustizia, con la collaborazione del Consiglio nazionale forense, cura l'organizzazione di corsi di formazione per esperti conciliatori, da svolgere presso ogni distretto di corte d'appello, al cui esito è rilasciato un attestato,

 

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nel caso di valutazione finale positiva. Con regolamenti del Ministro della giustizia, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i contenuti e le modalità della valutazione finale. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono altresì stabiliti la misura dell'importo da versare per la partecipazione al corso ed i requisiti per l'ammissione allo stesso. Tali importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
      2. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con università ed enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere alla migliore formazione degli esperti conciliatori, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.